Statuto


Statuto 
 Associazione S. V. T.

Art. 1

 - Costituzione e sede -

   E' costituita l'Associazione denominata S. V. T. (Servizio Volontario Tossicodipendenti) con sede legale in Ponticelli (Napoli) alla Via Vicinale Maranda N° 25 - 80147, essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2

- Carattere dell'Associazione -

L'Associazione ha finalità di solidarietà, carattere volontario e non ha scopo di lucro. La sua struttura è democratica. I Soci hanno il dovere di tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che, con i terzi nonché di accettare le norme del presente statuto.

Art. 3

- Durata -

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione persegue, senza fine di lucro le finalità che ne sono proprie.
Al centro delle attività si pongono lo studio, la preparazione, la promozione, la gestione, la realizzazione di pacchetti e programmi di iniziative relative al settore dell'emarginazione in generale e del recupero dei tossicodipendenti in particolare.
L'Associazione si propone, a titolo non esclusivo, ispirandosi ai principi della solidarietà di :

  •  promuovere opere per la lotta contro la emarginazione delle persone.
  •  coordinare le attività di coloro che prestano la loro opera a favore                                    dei tossicodipendenti e/o emarginati.
  • collaborare con chiunque, a prescindere da qualsiasi professione, religione, politica,e sociale, è interessato alla promozione della persona tossicodipendente e/o emarginata.
  • porsi in integrazione alle istituzioni civili che per legge sono preposte all'assistenza, all'aiuto e alla promozione dei tossicodipendenti e/o emarginati.
  • sensibilizzare circa i problemi connessi alla tossicodipendenze.
  • promuovere le iniziative tendenti alla istituzione, lo sviluppo, e la qualificazione dei servizi socio assistenziali, sanitari, pensionistici ed individuali. 
  • istituire un centro di ascolto, un centro di accoglienza nel quale i tossicodipendenti possono svolgere tutte le attività annesse che mirino ad un loro miglioramento psico fisico.
  • istituire ed organizzare corsi volontari per l'aiuto e l'assistenza ai tossicodipendenti e/o emarginati in particolari difficoltà.
  • promuovere attività sportive per gli stessi.
  • realizzare iniziative sociali e culturali e promuovere ogni intervento volto a prevenire e a superare condizioni di emarginazione e di disagio giovanile.
  • agevolare e sostenere la formazione di associazioni, di famiglie e di cittadini che intendono impegnarsi nella lotta alla droga e nel reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
  • realizzare qualsiasi altro tipo di servizio che possa contribuire a promuovere una migliore qualità della vita dei tossicodipendenti e/o emarginati.
  • l'Associazione si propone inoltre come struttura dei servizi per le associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi del circolo.
  •  le prestazioni rese dagli aderenti a qualsiasi titolo nell'ambito dei compiti propri dell'associazione sono gratuite.
- art. 5 -

-  Soci  -

Requisiti dei soci.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche interessate, italiane, straniere, che abbiano compiuto alla data di richiesta di partecipazione il 18° anno di età, residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, in numero illimitato ed enti sensibili alle tematiche dei tossicodipendenti e/o emarginati e/o minori a rischio.
Nell'associazione si distinguono i soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e simpatizzanti.

Soci sostenitori :   contribuiscono in maniera particolare allo sviluppo dell'associazione e non hanno diritto di voto.
Soci benemeriti :  forniti di un particolare status sociale contribuiscono agli scopi dell'associazione e non hanno diritto di voto.
Soci simpatizzanti :  partecipano saltuariamente alla vita dell'associazione e non hanno diritto al voto.
Soci ordinari : per essere socio ordinario bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un socio fondatore o ordinario già iscritto. La quota annuale, inizialmente di lire 20.000 per i soci ordinari, fondatori e simpatizzanti, sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Sull'ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi ( 2/3 ) dei componenti, le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

L'Appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al dovere di rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie 

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi :

  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.
  • per decadenza e, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
  • con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità. A tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo del mese di ogni anno solare provvede alla revisione della lista dei soci.
  • per ritardato pagamento dei contributi.
I soci hanno il diritto di votare, di essere eletti alle cariche sociali (ad esclusione dei soci benemeriti, sostenitori e simpatizzanti), hanno il dovere di pagare le quote sociali e di osservare lo statuto.

art. 6

- Ammissione del socio -

Il procedimento di ammissione è graduale e disciplinato dal regolamento interno. Sulle ammissioni decide il consiglio di Amministrazione.

- art. 7 -

- Organi dell'associazione -

Gli organi dell'associazione sono :
  • l'assemblea dei soci.
  • il Consiglio Direttivo.
  • il Presidente.
- art. 8 -

 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare i soci fondatori ed ordinari.
L'assemblea viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio precedente - dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, dell'anno in corso.
L'assemblea può essere inoltre convocata :
  • per decisione del Consiglio Direttivo.
  • su richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di un terzo dei soci ordinari.
- art. 9 -
Le assemblee sono convocate a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo.

 - art. 10 -
- Costituzione e deliberazioni dell'assemblea -
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti anche per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea ordinaria in seconda convocazi- one delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente dalla stessa designata o, in sua assenza, dal Vice Presidente, le deliberazioni prese a maggioranza semplice dei presenti in sede ordinaria e straordinaria sono vincolanti per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
 - art. 11 -
- Forma di votazione dell'assemblea -
Essa vota per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare rilevanza, la votazione può essere effettuata a scrutino palese.
 - art. 12 -
- Compiti dell'assemblea -
All'assemblea spettano i seguenti compiti :
  • discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; 
  • fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi a la penale in caso di ritardato pagamento;
  • deliberare sulle direttive dell'associazione sulla attività da essa svolta e da svolgere nei settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal C.D. e dal C.G.
  • eleggere il Presidente dell'associazione;
  • elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
  •  deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario come tale definito dal Presidente dell'assemblea e sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- art. 13 -

- Consiglio Direttivo -
Compiti del Consiglio Direttivo :

  • Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
  •  è composto da 7 membri. La durata in carica del C.D. è di anni 2.
  •  I membri del C.D. sono rieleggibili solo per una volta consecutivamente. 
  • Nomina un segretario ed il tesoriere, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'associazione e, può conferire sia ai soci che a terzi procedure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
  •  Il Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile solo per una volta consecutivamente.
  • In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal C.D. il consiglio stesso provvede ad eleggere sino alla successiva assemblea ordinaria.
  • Il Consiglio si riunisce sempre in un unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedono i due terzi del C.D.
  • Le sedute e le deliberazioni del C.D. sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente a dal segretario.
- art. 14 -
- Gratuità delle cariche elettive -

- Tutte le cariche associative previste a norma dello statuto e dall'atto costitutivo sono elettive e gratuite -


- art. 15
- Finanze e patrimonio

Entrate dell'associazione - Le entrate dell'associazione sono costituite:
  • dalla quota sociale da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di socio dell'associazione;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono la disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti da terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
  • da contributi delle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti del genere;
  • rendite del rapporto patrimonio.
- art. 16 -
- Esercizi sociali -

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31/12 di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

- art. 17 -
- Modifiche statutarie
Il presente statuto potrà essere modificato od integrato in qualsiasi momento, purchè le varianti, le aggiunte e le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice della assemblea dei soci appositamente convocata.

- art. 18 -
- Scioglimento e liquidazione -

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidità sarà devoluto ad organizzazioni operanti in settori simili.

- art. 19 -

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo.

 - art. 20 -


Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

- art. 21 -

L'associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni, anche fiscali, previste dalla legge
L. 266 / 91.
Letto, firmato e sottoscritto.
Ponticelli (NA)  LI, 23 11 1995.

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